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Terre di Pianura
Associazione intercomunale

Il Regolamento

Capo I

Principi fondamentali
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Finalità dell’Associazione
Art. 3 - Modalità gestionali

Capo II

Organi dell'Associazione intercomunale
Art. 4 - Individuazione e rinnovo degli organi
Art. 5 - Conferenza dei Sindaci
Art. 6 - Presidente dell’Associazione Intercomunale

Capo III

Organizzazione amministrativa
Art. 7 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 8 - Direttore dell’Associazione
Art. 9 - Segretario dell'associazione
Art. 10 - Commissioni tecniche
Capo IV

Istituti di partecipazione
Art. 11 - Accesso agli atti
Art. 12 - Rapporti dell'Associazione con i Consigli comunali

Capo V

Finanza e contabilità
Art. 13 - Previsioni contabili e programmatiche
Art. 14 - Fonti finanziarie
Art. 15 - Gestione contabile
Art. 16 - Verifiche e controllo
Art. 17 - Rendiconto
Art. 18 - Riparto delle spese e delle entrate

Capo VI

Norme finali
Art. 19 - Armonizzazione dei regolamenti comunali
Art. 20 - Modifiche del regolamento


CAPO I

Principi fondamentali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge e dell’Atto costitutivo, le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell’associazione intercomunale denominata“ Terre di pianura “, di seguito denominata “Associazione”.

2. L’Associazione è costituita tra i seguenti Comuni fondatori:
  • Baricella;
  • Granarolo dell’Emilia;
  • Malalbergo;
  • Minerbio;
  • Molinella.
3. L’adesione di altri Enti locali è subordinata alla accettazione del presente regolamento ed alla adozione di ogni altro atto eventualmente necessario, da assumere a tal fine dai Comuni fondatori o dagli organi dell’Associazione per le relative necessità.

4. Nessun comune aderente all’Associazione può al contempo appartenere ad una unione o ad altra associazione intercomunale.


Art. 2
Finalità dell’Associazione

1. L’Associazione è costituita per l’esercizio in forma associata delle competenze attribuite dall’art. 13 del D.Lgs 267/00 e delle competenze conferite ai Comuni dalla L.R. n. 3/1999; a tal fine, essa è individuata quale livello ottimale, ai sensi dell’art. 11 e 23 della predetta legge regionale, per tutti i comuni ad essa aderenti.

2. L’Associazione si costituisce inoltre per l’esercizio associato di funzioni e servizi propri dei comuni aderenti.

3. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla previa stipula di apposite convenzioni, con le modalità ed i contenuti specificati al successivo art. 3.

4. L’Associazione promuove l’integrazione tra i comuni che la compongono ed il miglioramento della efficienza e della efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell’intero territorio, anche tramite l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

5. L’Associazione promuove il coinvolgimento dei comuni aderenti ai processi decisionali di interesse per le autonomie locali, mediante la partecipazione del proprio Presidente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/1999, ed al Comitato regionale per le Unioni comunali di cui all’art. 24 della stessa legge.


Art. 3
Modalità gestionali

1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata da apposite convenzioni, che devono stabilire:

a) la tipologia di servizi e funzioni oggetto di gestione associata;
b) la durata e le modalità di recesso;
c) le modalità organizzative di gestione, prevedendo la costituzione di uffici comuni, operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti, oppure appositi enti strumentali, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti all’accordo, e l’individuazione di un comune capofila;
d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente regolamento, e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso.


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CAPO II

Organi dell’associazione intercomunale

Art. 4
Individuazione e rinnovo degli organi

1. Sono organi di governo dell’Associazione la Conferenza dei Sindaci ed il Presidente.

2. Gli organi dell’Associazione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono rinnovati all’inizio di ogni mandato amministrativo, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati dalle elezioni.


Art. 5
Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni aderenti. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore delegato per iscritto.

2. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

a) nomina il direttore dell’Associazione intercomunale di cui al successivo art. 8;
b) propone servizi e funzioni da associare aggiuntivi rispetto a quelli indicati all’art. 2, comma 2;
c) esamina le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni in forma associata presentate dal Direttore ed approva le relative bozze di convenzione, da sottoporre ai rispettivi Consigli comunali per l’approvazione finale;
d) nomina i rappresentanti degli enti strumentali, nel caso di apposita costituzione;
e) nomina, per ciascun servizio o funzione, un Sindaco referente per la verifica del corretto funzionamento della gestione associata;
f) approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dai responsabili di ciascun servizio ed il prospetto economico-finanziario per le attività istituzionali dell’Associazione, proposto dal Direttore; tali prospetti sono elaborati in raccordo con i singoli comuni interessati nella fase di predisposizione del bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione e specificano il riparto degli oneri;
g) decide sulle variazioni da apportare, in corso d’anno, ai prospetti economico-finanziari, ai sensi dell’art. 16;
h) approva il documento finanziario preventivo ed il rendiconto dell’Associazione, predisposti dal Direttore ai sensi dell’art. 8;
i) esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti;
j) nomina il segretario dell’Associazione intercomunale di cui al successivo art. 9.

4. La Conferenza è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, di norma ogni 30 giorni o su richiesta motivata di un componente.

5. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario dell’Associazione e trasmesse ai Sindaci ed ai responsabili dei servizi associati per l’adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.


Art. 6
Presidente dell’Associazione Intercomunale

1. Il Presidente dell’Associazione Intercomunale è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente e con le stesse modalità viene eletto anche il Vicepresidente, che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento e nel caso di sospensione nell’esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.

2. La carica di Presidente e di Vicepresidente è riservata ai Sindaci e non può essere delegata.

3. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci, e ne fissa l’ordine del giorno.

4. Il Presidente rappresenta l’Associazione intercomunale, anche negli organismi consultivi e di concertazione tra Regione ed enti locali previsti dalla legislazione regionale.


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CAPO III

Organizzazione Amministrativa

Art. 7
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’Associazione si avvale degli uffici e del personale dei comuni aderenti sia per lo svolgimento delle attività istituzionali, sia per la realizzazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.

2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata viene regolato dalle singole convenzioni di cui all’art. 3, in modo tale da garantire l’autonomia, la funzionalità e l’economicità nella gestione.

3. Le convenzioni disciplinano, tra l’altro, il rapporto di servizio del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con il comune individuato quale capofila, fermo restando il rapporto di impiego dei medesimi con l’ente di appartenenza.


Art. 8
Direttore dell’Associazione

1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività dell’Associazione, la Conferenza dei Sindaci nomina un Direttore.

2. Il Direttore cura l’attuazione delle finalità dell’Associazione e la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. A tale fine:

a) elabora, con il concorso dei responsabili delle amministrazioni interessate, le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata;
b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti dei responsabili dei singoli servizi e funzioni associate;
c) elabora il documento finanziario preventivo dell’Associazione, desunto dall’insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dai responsabili dei servizi, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
d) predispone il prospetto economico-finanziario relativo alle attività istituzionali dell’Associazione e gestisce le relative risorse, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci;
e) redige il rendiconto dell’Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ai sensi dell’art. 17;
f) adotta tutte le misure necessarie a realizzare un adeguato ed efficace collegamento tra gli uffici comunali interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività i Sindaci referenti.


Art. 9
Segretario dell’Associazione

1. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci partecipa, senza diritto di voto, un segretario.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi dell’associazione riguardo alla conformità della relativa attività alla legislazione in generale.


Art. 10
Commissioni tecniche

1. Al fine di facilitare la predisposizione dei progetti di organizzazione dei servizi e delle funzioni associate, ovvero qualora il coordinamento delle attività gestite in forma associata lo renda necessario, il Direttore può istituire apposite commissioni tecniche, composte dai responsabili di servizi o da altri dipendenti dei comuni associati, con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti l’esercizio delle attività dell’Associazione.


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CAPO IV

Istituti di partecipazione

Art. 11
Accesso agli atti

1. L’Associazione garantisce l’accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza; a tale scopo, agli atti della Conferenza dei Sindaci e degli altri organi politici ed amministrativi dell’Associazione si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull’accesso del comune sede dell’Associazione.

2. In particolare, è consentito l’accesso agli atti ai consiglieri direttamente presso la sede dell’associazione oppure indirettamente tramite richiesta presso il comune di elezione.


Art. 12
Rapporti dell’associazione con i consigli comunali

1. Al fine di garantire la massima partecipazione dei Comuni aderenti, è prevista l’assemblea della Associazione, composta dalla Conferenza dei Sindaci e da tre rappresentanti dai Consigli Comunali, di cui uno espressione delle minoranze, salva espressa rinuncia da parte delle stesse. L’assemblea della Associazione è convocata e presieduta dal Presidente della Conferenza al meno due volte l’anno e si esprime sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e su tutti gli atti propositivi e istruttori per la gestione associata dei servizi, da sottoporre alla approvazione dei rispettivi consigli comunali.


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CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 13
Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza con l’elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico-finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività istituzionali dell’Associazione.

2. I prospetti economico-finanziari, dopo l’approvazione, sono trasmessi ai comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, commi 2 e 3.


Art. 14
Fonti finanziarie
1. Le risorse necessarie a sostenere l’attività istituzionale dell’Associazione e la esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dai contributi ottenuti dalla Regione e da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati.

2. Ogni comune facente parte dell’Associazione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell’Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari di cui all’art. 13.

3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il comune individuato come capofila ai sensi della relativa convenzione inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.


Art. 15
Gestione contabile

1. Ai fini del controllo economico della gestione nonché per le esigenze di rendiconto dei comuni associati, i comuni capofila per la gestione delle singole convenzioni ed il comune di Molinella per le attività istituzionali dell’Associazione si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell’esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività istituzionali dell’Associazione.


Art. 16
Verifica e controllo

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, i responsabili dei servizi gestiti in forma associata, qualora ne ravvisino la necessità, presentano al Direttore la richiesta di modifiche da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Le richieste sono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell’art. 5, comma 3.

2. In caso di accoglimento delle richieste, le modifiche apportate ai prospetti economico-finanziari sono trasmesse dal Direttore dell’Associazione ai comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.


Art. 17
Rendiconto

1. Il rendiconto annuale dell’Associazione è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione.

2. Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 luglio dell’anno successivo.


Art. 18
Riparto delle spese e delle entrate

1. Le spese sostenute per le attività istituzionali dell’Associazione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Salvo diverse specifiche disposizioni indicate nelle singole convenzioni., le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le seguenti modalità :

a) il 50 % diviso per il numero dei comuni aderenti;
b) il restante 50 % in base alla relativa popolazione residente al 31.12 dell’anno precedente.

3. I contributi ricevuti dalla Regione o da altri enti pubblici sono ripartiti dal comune sede dell’Associazione, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, tra tutti i comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dell’Associazione.


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CAPO VI

Norme finali

Art. 19
Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata si osservano le disposizioni normative del comune individuato come capofila in ciascuna convenzione.

2. Al fine di promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei regolamenti comunali disciplinanti le materie oggetto dell’attività dell’Associazione, la Conferenza dei Sindaci può istituire una apposita commissione tecnica.


Art. 20
Modifiche del regolamento

1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme del presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

2. Le deliberazioni della Conferenza di cui al comma 1 sono sottoposte ai comuni aderenti, e divengono efficaci qualora approvate da tutti i consigli comunali.

 

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