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Terre
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I Principi fondamentali Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Finalità dellAssociazione Art. 3 - Modalità gestionali Capo II Organi dell'Associazione intercomunale Art. 4 - Individuazione e rinnovo degli organi Art. 5 - Conferenza dei Sindaci Art. 6 - Presidente dellAssociazione Intercomunale Capo III Organizzazione amministrativa Art. 7 - Organizzazione degli uffici e del personale Art. 8 - Direttore dellAssociazione Art. 9 - Segretario dell'associazione Art. 10 - Commissioni tecniche |
Capo
IV Istituti di partecipazione Art. 11 - Accesso agli atti Art. 12 - Rapporti dell'Associazione con i Consigli comunali Capo V Finanza e contabilità Art. 13 - Previsioni contabili e programmatiche Art. 14 - Fonti finanziarie Art. 15 - Gestione contabile Art. 16 - Verifiche e controllo Art. 17 - Rendiconto Art. 18 - Riparto delle spese e delle entrate Capo VI Norme finali Art. 19 - Armonizzazione dei regolamenti comunali Art. 20 - Modifiche del regolamento |
CAPO I Principi fondamentali Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge e dellAtto costitutivo, le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dellassociazione intercomunale denominata Terre di pianura , di seguito denominata Associazione. 2. LAssociazione è costituita tra i seguenti Comuni fondatori:
4. Nessun comune aderente allAssociazione può al contempo appartenere ad una unione o ad altra associazione intercomunale. Art. 2 Finalità dellAssociazione 1. LAssociazione è costituita per lesercizio in forma associata delle competenze attribuite dallart. 13 del D.Lgs 267/00 e delle competenze conferite ai Comuni dalla L.R. n. 3/1999; a tal fine, essa è individuata quale livello ottimale, ai sensi dellart. 11 e 23 della predetta legge regionale, per tutti i comuni ad essa aderenti. 2. LAssociazione si costituisce inoltre per lesercizio associato di funzioni e servizi propri dei comuni aderenti. 3. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla previa stipula di apposite convenzioni, con le modalità ed i contenuti specificati al successivo art. 3. 4. LAssociazione promuove lintegrazione tra i comuni che la compongono ed il miglioramento della efficienza e della efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nellintero territorio, anche tramite lottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali. 5. LAssociazione promuove il coinvolgimento dei comuni aderenti ai processi decisionali di interesse per le autonomie locali, mediante la partecipazione del proprio Presidente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali, ai sensi dellart. 25 della L.R. 3/1999, ed al Comitato regionale per le Unioni comunali di cui allart. 24 della stessa legge. Art. 3 Modalità gestionali 1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata da apposite convenzioni, che devono stabilire: a) la tipologia di servizi e funzioni oggetto di gestione associata; b) la durata e le modalità di recesso; c) le modalità organizzative di gestione, prevedendo la costituzione di uffici comuni, operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti, oppure appositi enti strumentali, ai quali affidare lesercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti allaccordo, e lindividuazione di un comune capofila; d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie. 2. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente regolamento, e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso. Torna al'inizio CAPO II Organi dellassociazione intercomunale Art. 4 Individuazione e rinnovo degli organi 1. Sono organi di governo dellAssociazione la Conferenza dei Sindaci ed il Presidente. 2. Gli organi dellAssociazione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono rinnovati allinizio di ogni mandato amministrativo, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati dalle elezioni. Art. 5 Conferenza dei Sindaci 1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni aderenti. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore delegato per iscritto. 2. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni: a) nomina il direttore dellAssociazione intercomunale di cui al successivo art. 8; b) propone servizi e funzioni da associare aggiuntivi rispetto a quelli indicati allart. 2, comma 2; c) esamina le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni in forma associata presentate dal Direttore ed approva le relative bozze di convenzione, da sottoporre ai rispettivi Consigli comunali per lapprovazione finale; d) nomina i rappresentanti degli enti strumentali, nel caso di apposita costituzione; e) nomina, per ciascun servizio o funzione, un Sindaco referente per la verifica del corretto funzionamento della gestione associata; f) approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dai responsabili di ciascun servizio ed il prospetto economico-finanziario per le attività istituzionali dellAssociazione, proposto dal Direttore; tali prospetti sono elaborati in raccordo con i singoli comuni interessati nella fase di predisposizione del bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione e specificano il riparto degli oneri; g) decide sulle variazioni da apportare, in corso danno, ai prospetti economico-finanziari, ai sensi dellart. 16; h) approva il documento finanziario preventivo ed il rendiconto dellAssociazione, predisposti dal Direttore ai sensi dellart. 8; i) esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti; j) nomina il segretario dellAssociazione intercomunale di cui al successivo art. 9. 4. La Conferenza è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, di norma ogni 30 giorni o su richiesta motivata di un componente. 5. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario dellAssociazione e trasmesse ai Sindaci ed ai responsabili dei servizi associati per ladozione degli eventuali provvedimenti conseguenti. Art. 6 Presidente dellAssociazione Intercomunale 1. Il Presidente dellAssociazione Intercomunale è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente e con le stesse modalità viene eletto anche il Vicepresidente, che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento e nel caso di sospensione nellesercizio della funzione nei casi previsti dalla legge. 2. La carica di Presidente e di Vicepresidente è riservata ai Sindaci e non può essere delegata. 3. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci, e ne fissa lordine del giorno. 4. Il Presidente rappresenta lAssociazione intercomunale, anche negli organismi consultivi e di concertazione tra Regione ed enti locali previsti dalla legislazione regionale. Torna al'inizio CAPO III Organizzazione Amministrativa Art. 7 Organizzazione degli uffici e del personale 1. LAssociazione si avvale degli uffici e del personale dei comuni aderenti sia per lo svolgimento delle attività istituzionali, sia per la realizzazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata. 2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata viene regolato dalle singole convenzioni di cui allart. 3, in modo tale da garantire lautonomia, la funzionalità e leconomicità nella gestione. 3. Le convenzioni disciplinano, tra laltro, il rapporto di servizio del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con il comune individuato quale capofila, fermo restando il rapporto di impiego dei medesimi con lente di appartenenza. Art. 8 Direttore dellAssociazione 1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività dellAssociazione, la Conferenza dei Sindaci nomina un Direttore. 2. Il Direttore cura lattuazione delle finalità dellAssociazione e la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. A tale fine: a) elabora, con il concorso dei responsabili delle amministrazioni interessate, le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata; b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti dei responsabili dei singoli servizi e funzioni associate; c) elabora il documento finanziario preventivo dellAssociazione, desunto dallinsieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dai responsabili dei servizi, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci; d) predispone il prospetto economico-finanziario relativo alle attività istituzionali dellAssociazione e gestisce le relative risorse, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci; e) redige il rendiconto dellAssociazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ai sensi dellart. 17; f) adotta tutte le misure necessarie a realizzare un adeguato ed efficace collegamento tra gli uffici comunali interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività i Sindaci referenti. Art. 9 Segretario dellAssociazione 1. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci partecipa, senza diritto di voto, un segretario. 2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi dellassociazione riguardo alla conformità della relativa attività alla legislazione in generale. Art. 10 Commissioni tecniche 1. Al fine di facilitare la predisposizione dei progetti di organizzazione dei servizi e delle funzioni associate, ovvero qualora il coordinamento delle attività gestite in forma associata lo renda necessario, il Direttore può istituire apposite commissioni tecniche, composte dai responsabili di servizi o da altri dipendenti dei comuni associati, con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti lesercizio delle attività dellAssociazione. Torna all'inizio CAPO IV Istituti di partecipazione Art. 11 Accesso agli atti 1. LAssociazione garantisce laccesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza; a tale scopo, agli atti della Conferenza dei Sindaci e degli altri organi politici ed amministrativi dellAssociazione si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sullaccesso del comune sede dellAssociazione. 2. In particolare, è consentito laccesso agli atti ai consiglieri direttamente presso la sede dellassociazione oppure indirettamente tramite richiesta presso il comune di elezione. Art. 12 Rapporti dellassociazione con i consigli comunali 1. Al fine di garantire la massima partecipazione dei Comuni aderenti, è prevista lassemblea della Associazione, composta dalla Conferenza dei Sindaci e da tre rappresentanti dai Consigli Comunali, di cui uno espressione delle minoranze, salva espressa rinuncia da parte delle stesse. Lassemblea della Associazione è convocata e presieduta dal Presidente della Conferenza al meno due volte lanno e si esprime sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e su tutti gli atti propositivi e istruttori per la gestione associata dei servizi, da sottoporre alla approvazione dei rispettivi consigli comunali. Torna all'inizio CAPO V Finanza e contabilità Art. 13 Previsioni contabili e programmatiche 1. In corrispondenza con lelaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico-finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività istituzionali dellAssociazione. 2. I prospetti economico-finanziari, dopo lapprovazione, sono trasmessi ai comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dallarticolo 14, commi 2 e 3. Art. 14 Fonti finanziarie 1. Le risorse necessarie a sostenere lattività istituzionale dellAssociazione e la esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dai contributi ottenuti dalla Regione e da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati. 2. Ogni comune facente parte dellAssociazione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dellAssociazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari di cui allart. 13. 3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il comune individuato come capofila ai sensi della relativa convenzione inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale. Art. 15 Gestione contabile 1. Ai fini del controllo economico della gestione nonché per le esigenze di rendiconto dei comuni associati, i comuni capofila per la gestione delle singole convenzioni ed il comune di Molinella per le attività istituzionali dellAssociazione si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dellesercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività istituzionali dellAssociazione. Art. 16 Verifica e controllo 1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, i responsabili dei servizi gestiti in forma associata, qualora ne ravvisino la necessità, presentano al Direttore la richiesta di modifiche da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Le richieste sono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dellart. 5, comma 3. 2. In caso di accoglimento delle richieste, le modifiche apportate ai prospetti economico-finanziari sono trasmesse dal Direttore dellAssociazione ai comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. Art. 17 Rendiconto 1. Il rendiconto annuale dellAssociazione è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dellAssociazione. 2. Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 luglio dellanno successivo. Art. 18 Riparto delle spese e delle entrate 1. Le spese sostenute per le attività istituzionali dellAssociazione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dellanno precedente. 2. Salvo diverse specifiche disposizioni indicate nelle singole convenzioni., le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le seguenti modalità : a) il 50 % diviso per il numero dei comuni aderenti; b) il restante 50 % in base alla relativa popolazione residente al 31.12 dellanno precedente. 3. I contributi ricevuti dalla Regione o da altri enti pubblici sono ripartiti dal comune sede dellAssociazione, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, tra tutti i comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dellAssociazione. Torna all'inizio CAPO VI Norme finali Art. 19 Armonizzazione dei regolamenti comunali 1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata si osservano le disposizioni normative del comune individuato come capofila in ciascuna convenzione. 2. Al fine di promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei regolamenti comunali disciplinanti le materie oggetto dellattività dellAssociazione, la Conferenza dei Sindaci può istituire una apposita commissione tecnica. Art. 20 Modifiche del regolamento 1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme del presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci. 2. Le deliberazioni della Conferenza di cui al comma 1 sono sottoposte ai comuni aderenti, e divengono efficaci qualora approvate da tutti i consigli comunali. |
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