Descrizione
Il Decreto Legge, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici è stato convertito in legge dalla Camera dei Deputati, con voto del 12 giugno 2019, che ha approvato la legge n. 55/2019 di conversione in legge, con modificazioni, che riscrive in parte il contenuto dell’originale decreto sblocca cantieri.
La pubblicazione è avvenuta su Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019.
In particolare il Decreto Sblocca Cantieri reca, agli artt. 1 e 2, importanti modifiche al Codice degli Appalti Pubblici, D.lgs 50/2016, tra cui in primo luogo sono state introdotte delle disposizioni che sospendono alcune norme del Codice Appalti, anche se in un numero minore rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni degli autori dell’emendamento.
Di interesse è l’art. 3 in quanto esso interviene sul T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) con disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche con alcune importanti modifiche quali:
- l’obbligo della denuncia da parte del costruttore (neo art. 65 del DPR 380/2001) di tutte le opere disciplinate dalle norme tecniche vigenti, obbligatoriamente via PEC. Gli sportelli unici rilasciano solo via PEC l’attestazione di avvenuto deposito;
- ogni adempimento per o dal SUE deve essere svolto attraverso l’uso esclusivo della posta elettronica certificata;
- L’art. 94 bis è stato rivisto in relazione alle tipologie di intervento da identificare quali “rilevanti”, di “minore rilevanza” stabilendo dei range di PGA cui far ricadere gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico prioritariamente per la zona sismica 2;
Per questi interventi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1 dell’art. 94 bis, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32.
Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti.
Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 94 bis. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
La pubblicazione è avvenuta su Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019.
In particolare il Decreto Sblocca Cantieri reca, agli artt. 1 e 2, importanti modifiche al Codice degli Appalti Pubblici, D.lgs 50/2016, tra cui in primo luogo sono state introdotte delle disposizioni che sospendono alcune norme del Codice Appalti, anche se in un numero minore rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni degli autori dell’emendamento.
Di interesse è l’art. 3 in quanto esso interviene sul T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) con disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche con alcune importanti modifiche quali:
- l’obbligo della denuncia da parte del costruttore (neo art. 65 del DPR 380/2001) di tutte le opere disciplinate dalle norme tecniche vigenti, obbligatoriamente via PEC. Gli sportelli unici rilasciano solo via PEC l’attestazione di avvenuto deposito;
- ogni adempimento per o dal SUE deve essere svolto attraverso l’uso esclusivo della posta elettronica certificata;
- L’art. 94 bis è stato rivisto in relazione alle tipologie di intervento da identificare quali “rilevanti”, di “minore rilevanza” stabilendo dei range di PGA cui far ricadere gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico prioritariamente per la zona sismica 2;
Per questi interventi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1 dell’art. 94 bis, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32.
Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti.
Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 94 bis. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
Allegati
Documenti
Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2020 16:12:49