Delibera di Giunta Regionale N. 828 del 31/05/2019

La Regione Emilia Romagna a seguito della approvazione del DL 32/2019, cosidetto Decreto Sblocca Cantieri, ha deliberato ai sensi del comma 2 del citato art. 94 bis che conferisce alle Regioni facoltà temporanea di dotarsi di specifiche...
Data:

5 giugno 2019

Tempo di lettura:

2 min

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La Regione Emilia Romagna a seguito della approvazione del DL 32/2019, cosidetto Decreto Sblocca Cantieri, ha deliberato ai sensi del comma 2 del citato art. 94 bis che conferisce alle Regioni facoltà temporanea di dotarsi di specifiche elencazioni delle tre diverse tipologie di interventi o di confermare le eventuali elencazioni di cui siano eventualmente dotate, con la prescrizione dell’obbligo dell’adeguamento alle linee guida statali a seguito della loro emanazione.

In particolare, dunque, con DGR 828/2019 la Regione Emilia Romagna conferma l'operatività delle DGR 2272/2016 recante “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della LR n. 19 del 2008” e quella della DGR 1661/2009 recante “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”.

Con tale delibera si precisa inoltre che:
- per gli interventi, edifici e opere, di cui alle lettere a) e b) del punto 1. del presente deliberato, continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista rispettivamente dall’art. 9, comma 4, e dall’art. 11, comma 2, lettera c), della LR n. 19 del 2008;
- per i restanti interventi, edifici e opere (diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del punto 1. del presente deliberato) continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista dal Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, fino all’adozione dei relativi elenchi e alla specificazione della loro disciplina, in attuazione dell’art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del DPR n. 380 del 2001;

Infine si da atto che a seguito dell’emanazione delle linee guida statali previste dal citato articolo 94-bis del DPR n. 380 del 2001, la Regione provvederà all’eventuale adeguamento dei citati elenchi, in conformità alle indicazioni delle medesime linee guida.

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Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2020 16:15:39

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