Descrizione
A seguito della seduta del CReRRS del 07 giugno 2019, la Regione Emilia Romagna ha adeguato la propria delibera n. 828 del 31/05/2019 recante "Conferma dell’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici e delle varianti non sostanziali, nonché degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo per le finalità di protezione civile e rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, ai sensi dell’art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" integrando, ai sensi del vigente articolo 94-bis, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di "Riparazione o intervento locale" (come definiti dal paragrafo 8.4.1. delle NTC 2018) quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità.
Tali interventi si ritengono assoggettati a deposito (anche in zona sismica 2) ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380 del 2001 e sottoposti a controllo a campione secondo la normativa regionale vigente, ad esclusione dei casi in cui i medesimi interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).
Si precisa altresì che per i restanti interventi (diversi da quelli indicati al punto 1. del deliberato) continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista dal Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, fino all’adozione dei relativi elenchi e alla specificazione della loro disciplina, in attuazione dell’art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del DPR n. 380 del 2001.
Si da atto, infine, che a seguito dell’emanazione delle linee guida statali previste dal citato articolo 94-bis del DPR n. 380 del 2001, la Regione provvederà all’eventuale adeguamento dei citati elenchi, in conformità alle indicazioni delle medesime linee guida.
Tali interventi si ritengono assoggettati a deposito (anche in zona sismica 2) ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380 del 2001 e sottoposti a controllo a campione secondo la normativa regionale vigente, ad esclusione dei casi in cui i medesimi interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).
Si precisa altresì che per i restanti interventi (diversi da quelli indicati al punto 1. del deliberato) continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista dal Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, fino all’adozione dei relativi elenchi e alla specificazione della loro disciplina, in attuazione dell’art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del DPR n. 380 del 2001.
Si da atto, infine, che a seguito dell’emanazione delle linee guida statali previste dal citato articolo 94-bis del DPR n. 380 del 2001, la Regione provvederà all’eventuale adeguamento dei citati elenchi, in conformità alle indicazioni delle medesime linee guida.
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Documenti
Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2020 16:13:44