Descrizione
Proroga validità dei tesserini hobbisti rilasciati nel corso del 2020
I tesserini hobbisti rilasciati anteriormente al 1 luglio 2020 mantengono la loro validità fino al 30/06/2021.
La Regione Emilia Romagna con la legge n. 3 del 31 luglio 2020 all'art. 12 ha introdotto nella L.R.12/1999 l'art. 7, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 31 luglio 2020, n. 267.
I tesserini hobbisti rilasciati anteriormente al 1 luglio 2020 mantengono la loro validità fino al 30/06/2021.
La Regione Emilia Romagna con la legge n. 3 del 31 luglio 2020 all'art. 12 ha introdotto nella L.R.12/1999 l'art. 7, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 31 luglio 2020, n. 267.
Art 7 ter - Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 bis, limitatamente all’anno 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha comportato la sospensione dell’attività mercatale, sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall’articolo 7 bis, commi 3 e 5, rilasciati anteriormente alla data del 1° luglio 2020, conservano la loro efficacia fino alla completa vidimazione degli spazi e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
b) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall’articolo 7 bis, commi 3 e 5, rilasciati negli anni 2019 e 2020, non sono tenuti in considerazione ai fini del conteggio del numero massimo di tesserini rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare di cui all’articolo 7 bis, comma 5.”.
a) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall’articolo 7 bis, commi 3 e 5, rilasciati anteriormente alla data del 1° luglio 2020, conservano la loro efficacia fino alla completa vidimazione degli spazi e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
b) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall’articolo 7 bis, commi 3 e 5, rilasciati negli anni 2019 e 2020, non sono tenuti in considerazione ai fini del conteggio del numero massimo di tesserini rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare di cui all’articolo 7 bis, comma 5.”.
Ultimo aggiornamento pagina: 19/05/2021 13:47:21