Scheda
A seguito della D.G.R. n.1814 del 7 dicembre 2020 (pubblicata sul BURERT n. 442 del 23.12.2020), nel territorio dell’Unione i lavori soggetti a preventiva autorizzazione sismica sono(*):
• i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme per le costruzioni in zona sismica;
• le sopraelevazioni degli edifici di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.
Nota (*): si evidenzia che ai fini degli adempimenti sulla vigilanza sul rischio sismico, di cui al titolo IV della LR 19/2008, ad oggi il DPR 380/2001 e s.m.i, con il neo art. 94 bis è possibile derogare dall'obbligo della autorizzazione sismica preventiva per le opere rilevanti e strategiche in zone sismiche a bassa sismicità (zone 3) come i Comuni dell'Unione.
L’istanza di autorizzazione è presentata dal richiedente (proprietario, rappresentante legale, etc..) allo Sportello Unico del Comune e deve essere corredata del progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001, nonché all’All. B alla D.G.R. n. 1373/2011. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico (modulo UTDP_MUR_A.3-D.3).
L’autorizzazione sismica ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Il termine di validità è prorogabile per una sola volta secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 19/2008. Essa decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano, ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2008, il Costruttore può richiedere che il progetto esecutivo delle strutture presentato ai sensi dell’art. 12 produca gli effetti della denuncia delle opere di cui all’art. 65 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i, per tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore.
• i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme per le costruzioni in zona sismica;
• le sopraelevazioni degli edifici di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.
Nota (*): si evidenzia che ai fini degli adempimenti sulla vigilanza sul rischio sismico, di cui al titolo IV della LR 19/2008, ad oggi il DPR 380/2001 e s.m.i, con il neo art. 94 bis è possibile derogare dall'obbligo della autorizzazione sismica preventiva per le opere rilevanti e strategiche in zone sismiche a bassa sismicità (zone 3) come i Comuni dell'Unione.
L’istanza di autorizzazione è presentata dal richiedente (proprietario, rappresentante legale, etc..) allo Sportello Unico del Comune e deve essere corredata del progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001, nonché all’All. B alla D.G.R. n. 1373/2011. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico (modulo UTDP_MUR_A.3-D.3).
L’autorizzazione sismica ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Il termine di validità è prorogabile per una sola volta secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 19/2008. Essa decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano, ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2008, il Costruttore può richiedere che il progetto esecutivo delle strutture presentato ai sensi dell’art. 12 produca gli effetti della denuncia delle opere di cui all’art. 65 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i, per tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore.
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Documenti - Normativa
Ultimo aggiornamento pagina: 25/12/2020 14:34:10