Scheda

Fatto salvo gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica preventiva (ovvero "rilevanti" ai sensi del neo comma 1 lettera a. dell'art. 94 bis del DPR 380/2001) o di quelli classificabili come privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (ai sensi del neo comma 1 lettera c. dell'art. 94 bis del DPR 380/2001), la realizzazione dei lavori indicati all’art. 9, comma 1 della LR 19/2008 è subordinata al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni dell'art 93, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, nonché all'All. B alla D.G.R. n.1373/2011.

Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nonché la congruità fra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico (modello UTDP_MUR_A.3-D.3)

Il deposito del progetto esecutivo delle strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione di avvenuto deposito. Tale attestazione viene rilasciata (tramite PEC) dallo Sportello Unico di competenza a seguito di esito positivo della verifica di completezza formale del progetto di cui al par. B.3 dell’All. B alla D.G.R. n.1373/2011. Il termine di validità è prorogabile per una sola volta secondo le modalità stabilite dal comma 5 art. 13 della L.R. n. 19/2008. Il deposito del progetto esecutivo delle strutture decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano, ovvero di nuove norme tecniche perle costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Il progetto strutturale, redatto dal progettista abilitato completo delle relative asseverazioni, della attestazione di pagamento del rimborso forfettario, deve essere presentato allo Sportello Unico all’interno dei procedimenti di richiesta dei titoli edilizi (vedi Vademecum).

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2008, il Costruttore può richiedere che il progetto esecutivo delle strutture presentato ai sensi dell’art. 13 produca gli effetti della denuncia delle opere di cui all’art. 65 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i, per tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore.

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Ultimo aggiornamento pagina: 25/12/2020 14:43:27

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