Pagare tributi IMU
Il servizio consente di pagare il tributo IMU
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Servizio attivo
A chi è rivolto
È un'imposta sul possesso degli immobili da persone fisiche e persone giuridiche
L’Imu è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Descrizione
L'IMU (Imposta Municipale Unica o Imposta Municipale Propria) è il tributo introdotto, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.
Come fare
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato:
- fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019], applicando la rivalutazione del 5% alla rendita catastale attribuita ai fabbricati e moltiplicando il valore ai coefficienti per ciascuna categoria;
- terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019], applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 25% e moltiplicando quanto ottenuto per 135;
- aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019], il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato:
- fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019], applicando la rivalutazione del 5% alla rendita catastale attribuita ai fabbricati e moltiplicando il valore ai coefficienti per ciascuna categoria;
- terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019], applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 25% e moltiplicando quanto ottenuto per 135;
- aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019], il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Cosa serve
La determinazione dell'imposta dovuta discende dal presupposto, dalla soggettività passiva, i cui requisiti siano certificati da un titolo giuridico (rogito, contratto, ecc.).
L'applicazione dei regolamenti comunali, le aliquote e la normativa generale costituiscono elementi necessari per il calcolo dell'imposta dovuta.
L'applicazione dei regolamenti comunali, le aliquote e la normativa generale costituiscono elementi necessari per il calcolo dell'imposta dovuta.
Per effettuare il calcolo ed il pagamento è necessario conoscere:
- i dati catastali dei propri immobili;
- il valore delle aliquote deliberate dal comune.
Cosa si ottiene
Il modulo F24 con il quale è possibile effettuare il pagamento.
L'imposta IMU dovuta annualmente si ottiene con l'applicazione delle aliquote determinate dall'adozione delle delibere da parte del Consiglio di ciascun Comune.
La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
- approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
- pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
La Legge n. 160 del 2019, all'art. 1, co. 758-759, individua le fattispecie di immobili per i quali non è dovuta IMU.
I Comuni, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie, come ad esempio:
- immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019];
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019].
Sono riservate per norma generale alcune agevolazioni in materia di IMU, contenute ancora nella Legge 160/2019 (art. 1, commi 741-747-760), in sintesi: terreni ci CD e IAP, fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, abitazioni concesse in comodato, abitazioni locate a canone concordato.
I Comuni, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie, come ad esempio:
- immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019];
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019].
Sono riservate per norma generale alcune agevolazioni in materia di IMU, contenute ancora nella Legge 160/2019 (art. 1, commi 741-747-760), in sintesi: terreni ci CD e IAP, fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, abitazioni concesse in comodato, abitazioni locate a canone concordato.
Tempi e scadenze
Il versamento dell'IMU può essere corrisposto in due rate o in rata unica.
- entro il 16 giugno per il pagamento dell'acconto o della rata unica;
- entro il 16 dicembre per il pagamento del saldo.
Se la data cade di sabato o domenica la scadenza è prorogata al lunedì successivo.
La modalità di calcolo dell'IMU è contenuta all'art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’IMU deve essere versata in due rate [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019]
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019].
È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’IMU deve essere versata in due rate [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019]
- La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
- La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019].
È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
A seguito dell’adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA) [ancora non accessibile].
A seguito dell’adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA) [ancora non accessibile].
Costi
La presentazione della modulistica ai fini dichiarativi non è onerosa.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Settore Politiche finanziarie - Servizio Tributi
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 23/06/2025 12:26:54